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ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,

compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai

sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono

deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza

dell’ammontare complessivo:

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati

di competenza del periodo d’imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati

riportati da periodi d’imposta precedenti ai

sensi del comma 6.

2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri

finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo

degli interessi attivi e proventi finanziari

assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è

deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla

somma tra il 30 per cento del risultato operativo

lordo della gestione caratteristica del periodo

d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo

lordo della gestione caratteristica riportato da periodi

d’imposta precedenti ai sensi del comma 7.

A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento

del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

del periodo d’imposta e, successivamente,

il 30 per cento del risultato operativo lordo

della gestione caratteristica riportato da periodi

d’imposta precedenti, a partire da quello relativo

al periodo d’imposta meno recente.

3. La disciplina del presente articolo si applica agli

interessi passivi e agli interessi attivi, nonchè agli

oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati,

che sono qualificati come tali dai principi

contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale

qualificazione è confermata dalle disposizioni

emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo

4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo

28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-

bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre

2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da

un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi

causa finanziaria o da un rapporto contrattuale

contenente una componente di finanziamento significativa.

Ai fini del presente articolo gli interessi

attivi, come individuati ai sensi del primo periodo,

assumono rilevanza nella misura in cui sono

imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi

o interessi passivi anche i proventi e gli oneri

che, pur derivando da strumenti finanziari che, in

base alla corretta applicazione dei principi contabili

adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi

di capitale, sono imponibili o deducibili

in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante.

Nei confronti dei soggetti operanti con la

pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo,

si considerano interessi attivi rilevanti anche

gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo

5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231.

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica

si intende la differenza tra il valore e i

costi della produzione di cui all’articolo 2425 del

codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle

voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni

di locazione finanziaria di beni strumentali,

assunti nella misura risultante dall’applicazione

delle disposizioni volte alla determinazione del

reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il

bilancio in base ai principi contabili internazionali

si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

(2) (3)

5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,

che per effetto delle disposizioni dei commi 1

e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo

d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi

periodi d’imposta, per un ammontare pari

all’eventuale differenza positiva tra:

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari

assimilati di competenza del periodo

d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo

lordo della gestione caratteristica;

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati

di competenza del periodo d’imposta. (4)

6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli

interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati

di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi

passivi e gli oneri finanziari assimilati di

competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari

assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti

ai sensi del comma 5, l’eccedenza può essere

riportata nei periodi d’imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento

del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

sia superiore alla somma tra l’eccedenza di

cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi

e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi

d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la

quota eccedente può essere portata ad incremento

del risultato operativo lordo dei successivi cinque

periodi d’imposta.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano

in relazione agli interessi passivi e agli oneri

finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti

caratteristiche:

a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare

un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine,

che non sono garantiti nè da beni appartenenti

al gestore del progetto infrastrutturale pubblico

diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale

stesso nè da soggetti diversi dal gestore

del progetto infrastrutturale pubblico;

b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale

pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali,

in uno Stato dell’Unione europea;

c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto

infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la

cui realizzazione, miglioramento, mantenimento

costituiscono oggetto del progetto si trovano in

uno Stato dell’Unione europea.

9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo

termine è caratterizzato da un regime di segregazione

patrimoniale rispetto alle altre attività e passività

del gestore o il prestito utilizzato per finanziare

tale progetto è rimborsato esclusivamente

con i flussi finanziari attivi generati dal progetto

stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati

di cui al comma 8 sono quelli che maturano

sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale

o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento

del progetto e rimborsati solo con i flussi

generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi

e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8

sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo

degli interessi passivi e oneri finanziari

assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi

o l’ammontare di incremento delle rimanenze di

lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione

del progetto infrastrutturale pubblico a

lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi

o di incremento delle rimanenze.

10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo

lordo della gestione caratteristica è determinato

senza tenere conto del valore e dei costi

della produzione afferenti al progetto infrastrutturale

pubblico a lungo termine.

11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo

termine si intende il progetto rientrante tra quelli

cui si applicano le disposizioni della Parte V del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) nel caso di costituzione di una società di progetto

strumentale alla segregazione patrimoniale

rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto

infrastrutturale medesimo sono integralmente

deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari

relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto

anche qualora assistiti da garanzie diverse

da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per

finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui

alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50. (5)

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano

agli intermediari finanziari, alle imprese di

assicurazione nonchè alle società capogruppo di

gruppi assicurativi. (6)

13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di

assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi

assicurativi, nonchè dalle società di gestione

dei fondi comuni d’investimento e dalle società di

intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti

del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito

del consolidato nazionale di cui agli articoli

da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi

passivi maturati in capo a soggetti partecipanti

al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti

è integralmente deducibile sino a concorrenza

dell’ammontare complessivo degli interessi

passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo

periodo partecipanti a favore di soggetti estranei

al consolidato. La società o ente controllante opera

la deduzione integrale degli interessi passivi di

cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi

del consolidato di cui all’articolo 122, apportando

la relativa variazione in diminuzione della

somma algebrica dei redditi complessivi netti dei

soggetti partecipanti.

14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale

di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale

eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati

indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad

esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta

anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale,

può essere portata in abbattimento del reddito

complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri

soggetti partecipanti al consolidato presentino,

per lo stesso periodo d’imposta:

a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche

riportata da periodi d’imposta precedenti, purchè

non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;

b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari

assimilati di cui al comma 1, lettere a) e

b), purchè nel secondo caso si tratti di eccedenza

di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata

da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso

nel consolidato nazionale.

15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole

di indeducibilità assoluta previste dall’articolo

90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del

presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di

interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142,

pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13,

comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

Testo precedente: “(Interessi passivi) [n.d.r. ex art. 63]. - 1. Gli interessi

passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo

dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono

deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi

attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite

del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli

oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del

risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i

costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del

codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a)

e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonchè

dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da

trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal

conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio

in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di

conto economico corrispondenti. [...]

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi

e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti

da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria,

dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto

avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti

da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di

quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti

operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi

attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali,

calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto,

ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in

un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi

periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo

degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti

gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per

cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche

e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano

in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni

in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria,

alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo

di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi

precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite

per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo

96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai

sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di

cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni [...].

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e

dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società

di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione

mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro

ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli

da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati

in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri

soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza

dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo

ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di

soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera

la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente

in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa

variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi

complessivi netti dei soggetti partecipanti.

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità

assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10

dell’articolo 110 del presente testo unico [...] e dall’articolo 1, comma

465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui

prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione

II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed

oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere

portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e

nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino,

per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente

non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica

anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione

di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

8. [...]“

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 67, L. 28.12.2015 n. 208, come da ultimo modificato

dall’art. 1, comma 84, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U.

29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo art. 1, comma

86, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2016.

- l’art. 88, comma 1, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla L. 24.3.2012 n. 27.

- l’art. 1, comma 994, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U.

29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 995, in

deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione

si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31.12.2016.

- l’art. 13-bis, comma 2, lett. b), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19.

- l’art. 1, comma 33, lett. i), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la

disposizione si applicava dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31.12.2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di

applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato

di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 (esercizio 2008 per

i soggetti c.d. “solari”) e a 5.000 (esercizio 2009 per i soggetti c.d.

“solari”) euro.

(2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato

in G.U. 28.12.2018 n. 300, per la determinazione del risultato operativo

lordo della gestione caratteristica di cui al presente comma,

come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato

in G.U. 28.12.2018 n. 300:

a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del

valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio

in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti e per i quali

sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo

vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1,

hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo

dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine

dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto, in

tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli

esercizi successivi;

b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici

degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che

rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e

dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio

in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti sono assunte

per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente

diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla

determinazione del reddito di impresa,

(3) Ai sensi dell’art. 13, comma 4, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato

in G.U. 28.12.2018 n. 300, a decorrere dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso al 31.12. 2018 gli interessi passivi e gli oneri

finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima

del 17.6.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati

successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono

deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal

terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e

che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12. 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari

ai sensi della disciplina contenuta nel presente articolo nella

formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con

l’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.

28.12.2018 n. 300;

b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni

del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300.

(4) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato

in G.U. 28.12.2018 n. 300, il presente comma, come modificato

dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.

28.12.2018 n. 300, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari

assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al

31.12.2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta

nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente

alle modifiche apportate con il medesimo art. 1.

(5) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.

Testo precedente: “Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale

pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante

tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50. “.

(6) Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018, gli intermediari finanziari

e le società consortili costituite per l’esecuzione di lavori

pubblici applicano il seguente co. 5 del presente articolo:

“5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari

finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società

capogruppo di gruppi assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti

non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per

l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo

96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi

dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle

società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui

alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.“.

7. April 2025

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